Con il Decreto Scuola approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso, sono state introdotte alcune novità sull’abilitazione dei docenti all’insegnamento nella scuola secondaria.
In questo articolo vediamo quali.
Chi può accedere
Ci sono tre categorie di docenti che potranno conseguire l’abilitazione.
- I vincitori di concorso che rientrano nei primi 24.000 posti, secondo la seguente suddivisione.
a) I docenti immediatamente immessi in ruolo: i vincitori di concorso, immediatamente immessi in ruolo e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova, perché rientranti nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguiranno l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.
b) I docenti non immediatamente immessi in ruolo: i vincitori di concorso in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo ma che non sono immediatamente assunti in ruolo, perché non rientrano per l’a.s. di riferimento nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno ugualmente abilitarsi anche prima della immissione in ruolo se:
– conseguono i 24 CFU o CFA, ove non ne siano già in possesso;
– superano una prova orale, le cui modalità e contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
- I docenti non vincitori: sono coloro che superano la prova scritta del concorso straordinario, ma non rientrano tra i primi 24000 posti. Questi saranno inseriti in un elenco non graduato. Non partecipano alle immissioni in ruolo ma possono comunque conseguire l’abilitazione, se già non la possiedono, se rispettano i seguenti requisiti.
– Hanno in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, e regolare posizione contributiva;
– conseguono i 24 FU o CFA, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;
– superano una prova orale, le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.
- Docenti che non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario. Non partecipano alla prova del concorso straordinario ma possono comunque conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
– Se hanno un titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.
– Se hanno un servizio di almeno 3 annualità, anche non consecutive, svolto tra il 2008/09 e 2019/20 presso le scuole paritarie o presso i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo), purché almeno un anno di servizio sia specifico per la classe di concorso richiesta. In questi casi il servizio può essere stato svolto anche in maniera cumulativa ovvero i 3 anni si raggiungono sommando servizio nella statale e nelle paritarie e CFP.
Nota bene: I docenti di ruolo delle scuole statali in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, con almeno 3 anni di servizio (a tempo determinato e/o indeterminato), anche non consecutivo, svolto tra il 2008/09 e 2019/20, possono partecipare alla procedura di abilitazione anche senza essere in possesso del requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.
Per i docenti senza requisiti
I docenti che non possiedono i requisiti per partecipare al concorso straordinario, devono sostenere la seguente procedura.
- Prova scritta: distinta da quella del concorso straordinario, utile ai soli fini abilitanti, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova si ritiene superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente.
- Elenco non graduato: superata la prova scritta i docenti vengono inseriti in un elenco non graduato (insieme ai docenti che non rientrano nei primi 24000 della procedura straordinaria) e potranno conseguire l’abilitazione purché:
– abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
– conseguano i 24 CFU o CFA, ove non ne siano già in possesso;
– superino una prova orale.
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Alla prossima!