La denuncia della violazione della privacy deve avvenire attraverso il Garante per la protezione dei dati personali. La denuncia quindi dev’essere fatta presso un’autorità amministrativa indipendente che è stata istituita proprio per vegliare per la legge della privacy. Il suo compito è quello di tutelare il diritto alla riservatezza, per assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone che sono legati all’impiego delle informazioni personali. Ma quali sono le mansioni del Garante della privacy e come fare una denuncia in caso di violazione della privacy.
Garante della privacy: quali sono i compiti?
Il Garante della privacy non esercita un’unica funzione, ma diverse. I compiti più importanti espletati da quest’autorità amministrativa indipendente prevedono innanzi tutto una verifica dei dati personali affinché siano trattati sempre a norma di legge, e procede all’esamina di segnalazioni, reclami e ricorsi. Il Garante opera nel campo del trattamento dei dati personali che per la loro natura, le modalità e gli effetti del loro trattamento possono rappresentare un pregiudizio effettuato dall’interessato.
Tra i suoi compiti più importanti c’è la promozione e sottoscrizione anche dei codici deontologici e di buona condotta in vari ambiti. Nel campo delle leggi partecipa anche all’attività legislativa e fornisce pareri al Parlamento e procede anche alla potestà regolamentare del Governo rilasciando i pareri che sono richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da ogni ministro in ordine a provvedimenti che possano incidere sulle materie che sono disciplinate all’interno del Codice della Privacy.
Come è possibile fare Istanza scritta per la tutela dei propri diritti?
Prima di effettuare una denuncia al Garante della Privacy, coloro che sentono lesi il diritto alla riservatezza possono scegliere di rivolgersi prima al DPO ossia al titolare del trattamento dati personali presentando un’istanza. L’istanza deve essere inviata al titolare dei dati e sarà necessario che egli risponda e invii un riscontro idoneo. Questo riscontro dovrà essere inviato entro un mese dal ricevimento, pena la possibilità di sanzioni. Il termine può essere prorogato di 2 mesi nel caso in cui la richiesta si presenti complessa e siano molte le richieste effettuate. In questo caso, il titolare comunque dovrà attestare il ricevimento della richiesta entro 30 giorni. Se l’istanza non funziona però è possibile fare ricorso al Garante.
Come fare ricorso per violazione ai diritti della Privacy?
Il ricorso al Garante della Privacy è quello che bisogna effettuare successivamente all’istanza presentata al DPO ossia al trattamento dei dati personali. Infatti, nel caso in cui non si sia trovato un accordo con il titolare al trattamento dei dati personali è necessario fare una denuncia al Garante della Privacy. La denuncia al Garante della Privacy è un percorso che si può percorrere in modo alternativo ad una denuncia dinanzi al Giudice di Pace con un avvocato.
Il ricorso al Garante della Privacy rispetto a quello proponibile all’autorità giudiziaria spesso permette di ottenere una risposta in tempi più brevi, lo svantaggio invece risiede nel fatto che solo il tribunale può concordare un risarcimento dei danni.
Quindi se si vuole un risarcimento dei danni non si dovrà andare dal Garante della Privacy, ma bisognerà affidarsi a un avvocato civile e successivamente si dovrà fare causa all’azienda o al datore di lavoro che ha violato il diritto alla privacy. In questo ultimo caso, sarà necessario attendere che si pronunci un giudice che nel caso in cui abbiate ragione potrà predisporre anche un risarcimento e condannare il colpevole anche al pagamento delle spese processuali.
Se invece non si vuole un risarcimento e si desidera fare ricorso in modo gratuito è possibile fare ricorso al Garante della Privacy. In questo caso, il garante alla conclusione del procedimento, se una delle parti lo richiede, il Garante può determinare l’ammontare delle spese e dei diritti che riguardano il ricorso e che si pone a carico della parte che ha perso durante il ricorso.
Inoltre, se il ricorso viene accolto da parte del Garante della Privacy, questo può scegliere di ordinare in modo: provvisorio, parziale o totale la sospensione di una o più operazioni per il trattamento dati. Il titolare del trattamento può cessare il comportamento illegittimo determinando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato.
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