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Garante della Privacy: i test sierologici non possono essere richiesti dal datore di lavoro

PUBBLICATO IL: 25/05/2020   DA: Musa Formazione

In questo periodo in cui siamo tutti soggetti a fare i conti con la pandemia da Covid-19, il Garante della Privacy ha definito alcune regole specifiche per evitare che si possa violare la privacy delle persone in campo lavorativo.

Nello specifico il Garante della Privacy ha voluto pubblicare un chiarimento ben specifico sui test sierologici sul posto di lavoro. I chiarimenti sono stati effettuati principalmente sulla richiesta di esami diagnostici e test sierologici ai dipendenti che rientrano al lavoro. Ma vediamo nello specifico che cosa afferma il Garante della privacy in merito.

Test sierologici ai dipendenti: perché non possono essere richiesti al datore di lavoro

Si possono fare i test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti? Il Garante della Privacy ha affermato che bisogna considerare diversi aspetti per la promozione di screening sierologici nei confronti di alcuni lavoratori che appartengono a categorie a rischio come forze dell’ordine e operatori sanitari.

Per rispondere a queste domande, il Garante della Privacy ha deciso di rispondere a due Faq. Le Faq forniscono delle specifiche indicazioni al fine di ottenere un corretto trattamento dei dati personali da parte delle imprese private, delle pubbliche amministrazioni, e chiariscono i presupposti al fine di effettuare i test sierologici per il Covid-19 per i lavoratori sul loro posto di lavoro.

Il Garante ha specificato che nell’ambito della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro e dei protocolli per la sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti d’effettuare dei test sierologici solo se si è disposti dal medico competente o da un altro professionista sanitario seguendo le relative norme previste per questa emergenza epidemiologica.

Questo vuol dire che solo il medico, attraverso la sorveglianza sanitaria può stabilire la necessità di effettuare dei specifici esami biologici e clinici. Sempre il medico competente è l’unico che può suggerire l’adozione di specifici mezzi diagnostici, quando questi si ritengono utili per contenere al massimo la diffusione del virus. Bisogna dunque, rispettare le indicazioni che vengono fornite dall’autorità sanitaria in base anche alla loro appropiatezza e affidabilità.

Il datore di lavoro non può trattare le informazioni sanitarie del lavoratore

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All’interno delle FAQ, l’Autorità ha precisato anche che le informazioni relative all’anamnesi e alla diagnosi famigliare del proprio lavoratore non si possono trattare in ambito lavorativo. Ad esempio, il datore di lavoro non può consultare gli esiti degli esami e nemmeno i referti. Il datore di lavoro, invece, deve trattare i dati che sono relativi al giudizio d’idoneità del lavoratore alla mansione svolta, alle eventuali limitazioni, prescrizioni che il medico può stabilire.

Gli accertamenti e le visite, anche ai fini della riammissione e della valutazione del lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente e dal personale sanitario, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano dunque al datore di lavoro di effettuare degli esami diagnostici in modo diretto sui dipendenti.

Il Garante ha deciso di chiarire, infine, che la partecipazione che i lavoratori fanno agli screening sierologici che sono promossi dai Dipartimenti per la prevenzione regionale, nei confronti di specifiche categorie di lavoratori che sono a rischio di contagio come forze dell’ordine e operatori sanitari può essere effettuato solo su base volontaria. I risultati possono essere successivamente impiegati dalla struttura sanitaria che ha fatto il test solo per cura o diagnosi della malattia per l’interessato, e per disporre le misure di contenimento epidemiologico che sono previste dalla normativa in vigore, come l’isolamento domiciliare.

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