Il 28 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 159 relativa alle misure straordinarie ed urgenti in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
La norma è entrata in vigore a partire dal giorno successivo, cioè il 29 dicembre 2019.
Vediamo nello specifico quali sono le ricadute sull’accesso all’insegnamento.
Il concorso straordinario per la scuola secondaria
Secondo il Decreto Scuola potranno partecipare al concorso docenti straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti.
- Almeno tre anni di servizionella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva.
- Uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.
- Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria.
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
L’abilitazione all’insegnamento
Con la stessa procedura straordinaria dei concorsi sarà possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento: in tal caso il requisito richiesto è quello di aver svolto, anche cumulativamente, almeno tre annualità di servizio – nello stesso periodo già indicato – nelle scuole statali oppure in quelle paritarie, nonché nei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Mobilità e vincolo dei 5 anni per i neo-assunti
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, i docenti a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in un altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, salvo situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Tale vincolo non si applica al personale a patto che le condizioni previste siano successive all’iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali e all’inserimento periodico nelle graduatorie permanenti.
Il Decreto Scuola stabilisce inoltre che l’immissione in ruolo comporta – in caso di esito positivo del periodo di formazione e di prova – la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari diverse da quella di immissione in ruolo.
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