Come annunciato nei giorni scorsi, per far fronte alle difficoltà didattiche dovute al Coronavirus, l’Università Telematica Pegaso ha garantito a tutti i suoi studenti la possibilità di svolgere gli esami universitari direttamente online.
In questi giorni ci stanno appunto giungendo numerose richieste di delucidazioni riguardanti le regole da adottare durante questi appelli telematici.
Per questo abbiamo deciso di pubblicare il Regolamento Ufficiale stilato dalla Pegaso per fare un po’ di chiarezza a riguardo.
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi regolatori
Il presente regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle prove di esame in modalità a distanza, si ispira ai principi di univoco riconoscimento dei candidati, di trasparenza e correttezza delle procedure di esame, di buon andamento e di imparzialità delle valutazioni.
Articolo 2 – Specifiche tecniche
Condizione necessaria per l’avvio della prova d’esame in modalità a distanza sono:
1) Avere un’adeguata strumentazione di collegamento audiovisivo (webcam e microfono);
2) Assicurarsi di avere una connessione internet stabile;
3) Disporre di un documento di identità valido.
In mancanza di quanto sopra la prova non sarà avviata.
Art. 3 – Commissioni esaminatrici
La commissione esaminatrice (di seguito denominata “commissione tecnica”) è nominata, coerentemente alle disposizioni regolamentari vigenti, dal Preside di Facoltà e/o da un suo delegato scelto tra i docenti dell’Ateneo.
Essa cura la procedura di somministrazione e di valutazione controllando la regolarità formale e sostanziale della prova, secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento.
La commissione esaminatrice è, comunque, composta da un numero di componenti adeguato a consentire l’ordinato controllo dello svolgimento della prova secondo le procedure indicate al successivo articolo 5.
Art. 4 – Condizioni di ammissione
Lo studente è ammesso a sostenere l’esame in modalità a distanza solo se ha partecipato alle attività di Didattica interattiva, ha svolto le prove in itinere e ha frequentato le ore di didattica erogativa nella misura minima di frequenza dell’80%, e se è in regola con la propria posizione amministrativa e contabile.
La frequenza delle attività è valutata mediante tracciamento in piattaforma.
Articolo 5 – Svolgimento delle prove di esame
Le prove di esame sono organizzate in appelli secondo le disposizioni di Ateneo vigenti.
L’esaminando, dopo aver effettuato il collegamento alla propria area nella piattaforma tramite i criteri d’accesso, personali e non cedibili, ottenuti all’atto dell’immatricolazione, deve accedere all’area “esami online” presente in home page nella sezione strumenti.
Le prove si svolgeranno secondo le istruzioni operative contenute nella piattaforma didattica di Ateneo.
All’accesso l’esaminando deve caricare la copia del proprio documento di riconoscimento incorso di validità al fine di consentire la identificazione personale (formato JPEG e max 2 MB).
La Commissione valuta la corrispondenza tra l’identità del soggetto che sostiene l’esame e il documento caricato dallo stesso. Qualora dovesse sussistere una discrasia la prova sarà annullata indipendentemente dal voto riportato.
Dopo aver caricato il proprio documento di riconoscimento, lo studente deve contrassegnare obbligatoriamente il relativo flag per l’autorizzazione sia alla registrazione che alla conservazione dell’audio/video.
Solo se ha prestato la relativa autorizzazione, avverrà il riconoscimento biometrico e lo studente potrà avviare la prova di esame.
Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti ovvero il tempo previsto per la relativa prova ed è visualizzato sullo schermo con un conto alla rovescia.
All’esito della prova, e comunque nel termine di 30 minuti ovvero il tempo previsto per la relativa prova, sarà resa disponibile la votazione ottenuta all’esame.
La votazione è convalidata dalla commissione entro le 48 ore successive alla conclusione della prova. La convalida è subordinata alla verifica e analisi da parte della commissione del flusso audio/video della prova di esame e all’insussistenza di interferenze, aiuti, ovvero suggerimenti, che possano compromettere inevitabilmente il buon esito della prova.
L’accertamento da parte della commissione di qualsiasi elemento di disturbo al regolare svolgimento della prova ne comporta l’automatico annullamento.
Una volta convalidata la prova da parte della commissione, accedendo alla sezione denominata “Accettazione esame” lo studente può accettare o rifiutare la votazione conseguita entro e non oltre 7 giorni dalla data di convalida della votazione.
Nel caso di interruzione della connessione l’esito della prova è da considerarsi non superata.
In caso di mancato superamento dell’esame afferente i Corsi di Laurea lo stesso potrà essere ripetuto trascorsi 10 giorni e comunque nel rispetto dei calendari suddivisi per sede di esame preventivamente pubblicati in piattaforma.
In caso di mancato superamento e/o di interruzione della connessione nell’espletamento di tutti gli altri esami lo stesso potrà essere ripetuto a partire dal giorno successivo.
È possibile sostenere al massimo 2 esami in modalità telematica al giorno.
Art. 6 – Comunicazione e pubblicità
Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore e viene pubblicato nella piattaforma dell’Ateneo.
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