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La scuola inclusiva: cosa sono i BES

PUBBLICATO IL: 18/02/2020   DA: Musa Formazione
Negli ultimi anni il numero di alunni che necessitano di un’attenzione particolare e di una didattica personalizzata è in continuo aumento. La scuola è sempre più attenta a considerare questi studenti, impegnandosi a realizzare una realtà didattica inclusiva, nella quale si combatta duramente la marginalità. Per fare in modo che questo si realizzi è necessario individuare le difficoltà individuali e agire adeguatamente per abbattere le barriere all’apprendimento. Il compito di analizzare queste particolari esigenze e di lavorare per assecondarle è affidato in primis agli insegnanti appartenenti a qualsiasi grado di istruzione essi appartengano.

La definizione e le normative

BES è l’acronimo di Bisogni Educativi Speciali, i quali presuppongo esigenze di apprendimento permanenti o temporanee che nascono per ragioni legate a differenze culturali e linguistiche, a svantaggi di natura sociale e/o culturali, a disturbi specifici di apprendimento o di tipo evolutivo o a disabilità fisiche e/o mentali. I BES hanno acquisito maggior interesse pubblico a partire dal 2012, quando è stata emanata la relativa Direttiva Ministeriale. Tuttavia, già la Legge 53/2003 sanciva il principio della personalizzazione dell’insegnamento. Proseguendo negli anni anche la Legge 170 del 2010 garantiva e tutelava il diritto allo studio a tutti gli individui con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti anche con l’acronimo di DSA). Questa legge è considerata una svolta nel settore della didattica inclusiva in quanto rende concreti i principi di personalizzazione dell’insegnamento sanciti della legge 53/2003 e lo fa nella prospettiva della successiva Direttiva Ministeriale che ha previsto la presa in carico dell’alunno con BES da parte dei docenti.

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

Questa norma, denominata dal MIUR “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha approfondito e completato, laddove necessario, la Legge 170/2010 ampliando il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata e inserendo nei BES anche quelle difficoltà di apprendimento che non sono certificabili, ma che comunque sussistono. Il MIUR ha pertanto identificato queste tre categorie di alunni con BES.
  • Gli alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione;
  • Gli alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
  • Gli alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.
Nei casi di disabilità o di DSA sono richieste diagnosi e certificazioni mentre per tutti gli altri casi sono gli stessi insegnanti ad identificare, sulla base di analisi didattiche e pedagogiche, eventuali bisogni educativi speciali. Le considerazioni dei docenti avvengono sulla base del concetto educativo e di apprendimento stabilito dal modello ICF (International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le garanzie didattiche

Da un punto di vista scolastico agli studenti con BES sono assicurate diverse raccomandazioni.
  • L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quale il bilinguismo, adottando metodologie e strategie educative adeguate.
  • L’introduzione di strumenti compensativi, compresi l’uso di sussidi didattici alternativi e le tecnologie informatiche e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità del percorso di apprendimento.
  • Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ma soltanto qualora risulti utile, la possibilità dell’esonero.
  • Adeguate forme di verifica e di valutazione.
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