La monetizzazione delle ferie per i docenti continua a determinare varie interpretazioni. Dal punto di vista legale tra le ultime per il godimento e la monetizzazione delle ferie è arrivata la sentenza da parte di un Tribunale di Merito che farà molto discutere in quanto il suo orientamento non è a favore dei ricorrenti e lavoratori.
Orientamento che non sembra essere isolato e che riduce in modo significativo la possibilità di fruire e monetizzare le ferie per tutto il personale scolastico precario. Infatti, in base all’orientamento giuridico dovranno essere computate d’ufficio le ferie fruite ex lege e i giorni di sospensione imposti dalle istituzioni scolastiche, in modo d’adattare poi il calendario regionale come previsto dall’articolo 5 D.P.R n. 275 del 199 e alla 10 L.R. n.19 del 2000. Si dovranno poi computare tra le ferie fruite ex lege i giorni che sono successivi alla fine delle lezioni fino allo scadere del contratto a tempo determinato.
Il quadro normativo nell’ambito della monetizzazione delle ferie
Il quadro normativo che disciplina la questione delle ferie, L. n. 135 del 2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie e ha poi stabilito che: il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione dell’attività didattica come definito dai calendari scolastici regionali, esclusi i giorni che sono dedicati agli esami di stato, attività di valutazione e scrutini.
Durante la restante parte dell’anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo che non deve superare le sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di procedere alla sostituzione del personale che se ne avvale senza che si determino degli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
L’articolo 5 comma 8 del Decreto Legge del 6 Luglio 2012 convertivo con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 è aggiunto che: il presente comma non s’applica al personale amministrativo, docente, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con un contratto al termine delle lezioni e attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale fruire delle ferie. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate da parte dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
Dunque, dev’essere il lavoratore che agisce in giudizio della corresponsione dell’indennità sostitutiva per provare di aver lavorato nei giorni contestati.
La sentenza del 9 aprile del 2021 del Tribunale di Aosta ha ricordato che la normativa dev’essere esaminata alla luce del principio generale secondo il quale il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute presenta l’onere di provare l’avvenuta prestazione dell’attività lavorativa nei giorni a questa destinati, atteso che l’espletamento dell’attività lavorativa in eccedenza rispetto a quella della normale durata del periodo d’effettivo lavoro annuale si pone come costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del pagamento.
Questo vuol dire, concludendo il discorso, che il divieto di monetizzazione delle ferie costituisce un principio sia nel pubblico impiego sia per il comparto scuola. La normativa prevista per gli insegnanti con contratto a tempo determinato si considera in assoluto favore, in mancanza della quale sarebbe rimasto in vigore il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Questo vuol dire che la normativa non può essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto dei principi dell’onere della prova e della specifica contestazione prevista dall’articolo 115 c.p.c.
Le ferie devono essere fatte fruire nel periodo di sospensione deciso da parte delle scuole
Come sottolineato dal giudice del Tribunale: l’orientamento di merito prevede l’obbligo per il personale docente di usufruire delle ferie nei giorni di sospensione che sono determinati all’interno dei calendari scolastici regionali.
Da un lato, infatti, c’è la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di adattare il loro calendario regionale come previsto dalla normativa statale e regionale, caratterizzata dalla ratio del principio generale per il quale le ferie non possano essere monetizzate e debbano essere godute nei periodi in cui non ci sono lezioni, con eccezione dei giorni festivi.
D’altro canto bisogna sottolineare come non può certo dirsi che le ferie che vengono godute durante la sospensione delle lezioni, indicate dai singoli istituti, non siano in grado di garantire il giusto ristoro psicofisico dei lavoratori. Infatti, si concreta in un provvedimento che detti giorni vengono sempre aggiunti in precedenza o in coda ad altri che sono indicati dal Calendario Regionale. Questo fa sì che il computo delle ferie godute dai docenti debba tener conto anche dei giorni di sospensione che sono indicati dai singoli istituti.
Le ferie residue devono essere usufruite in quel periodo che va dalla fine delle lezioni a fine contratto
Dunque, in questo caso, il giudicante ritiene di aderire alla giurisprudenza di merito rappresentata dalla Corte di Milano che interpreta l’articolo 1 comma 54 L.N. 228 del 2012. In questo campo sottolinea che il periodo che va dalla fine delle lezioni fino alla scadenza del contratto è destinato a fruire delle ferie residue a meno che l’interessato non possa provare di essere stato impegnato in esami di stato, attività valutative e scrutini. In questo caso, non può essere l’amministrazione a dimostrare che il docente non ha lavorato, ma è il lavoratore che agisce in giudizio e chiede la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare la sua prestazione lavorativa nei giorni che erano destinati alle ferie.
Il Sabato non lavorato viene computato d’ufficio come ferie?
Infine, anche in questo caso, si stabilisce che l’orario settimanale di ogni docente dev’essere distribuito in non meno di cinque giorni a settimana. Questo vuol dire che il limite minimo è di 5 giorni. La norma in esame si riferisce esclusivamente alle attività d’insegnamento e non ha quelle funzionali che possono essere svolte anche nel giorno libero. In quanto, è fatto noto che l’attività scolastica si svolge nei giorni feriali dal lunedì al sabato, con orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, il giorno libero è una consuetudine e nessuna disposizione stabilisce che il sabato sia da considerare come una giornata festiva, la tesi sostenuta, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il docente che non ha ore il sabato e quello che invece non ne ha.