Come indicato nel nostro precedente articolo, il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, ha stabilito che il lavoro agile venga previsto come modalità di lavoro ordinaria e che l’apertura degli uffici venga effettuata solo in caso di esigenze indifferibili, al fine di contenere la diffusione del contagio del Coronavirus.
Gli strumenti utilizzabili
Considerato che i docenti sono comunque impegnati nello svolgimento dell’attività didattica, il Ministero ha fornito in questi giorni – sempre in base a quanto disposto dal decreto – delle indicazioni più precise relativamente al personale che non può svolgere il lavoro in modalità agile, riferendosi soprattutto ai collaboratori scolastici. Queste informazioni hanno validità sia in caso di apertura con contingenti minimi – visto che la norma impone di limitare al minimo la presenza di personale – sia nel caso di chiusura fisica. Nel decreto viene esplicitato come i dirigenti scolastici, per organizzare il contingente minimo o per giustificare l’assenza del personale, debbano utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Nel testo si legge inoltre che, messe in atto queste possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. La disposizione specifica dichiara che: “i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Il termine “dispongono” può trarre in inganno, ma anche il Ministero riporta che tutto questo avviene rispettando la contrattazione collettiva. Dunque, sottolineiamo nuovamente come gli strumenti a cui fare ricorso per la chiusura fisica della scuola o per i contingenti minimi, sono:- ferie pregresse appartenenti all’anno scolastico 2018/19;
- congedo;
- banca ore;
- rotazione;
- altri analoghi istituti.
Il contratto
In base a quelle che sono le norme specifiche le ferie vanno sempre richieste dal lavoratore, per cui non possono essere assegnate d’ufficio, così come i congedi, ad esempio quelli parentali o quello previsto sempre dal decreto Cura Italia. Per quanto riguarda i riposi compensativi, come è possibile leggere nel CCNL 2007 (articolo 54) valido per tutto quanto non previsto nel CCNL 2016-18, è definito che:- sono frutto di prestazioni oltre l’orario ordinario giornaliero;
- devono essere retribuiti;
- il lavoratore in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa.
- è il lavoratore a chiedere il riposo compensativo;
- il dirigente non può imporre il riposo compensativo, anche alla luce del fatto che il lavoro svolto oltre l’orario giornaliero in relazione al quale il lavoratore può chiedere il riposo, va retribuito.