Cenni alle problematiche connesse al trasferimento anche temporaneo di dati intra europeo
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Cosa prevedono le norme attuali e cosa prevedono le norme del GDPR
Art. 4, comma 2: TRATTAMENTO
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzioneArt. 4, comma 1: DATO PERSONALE
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;Art. 4, comma 23: trattamento transfrontaliero
«trattamento transfrontaliero»:- a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro;
- b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.
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Come era regolata la situazione nell’ambito della vigenza del c.d. “Safe Harbor”
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Cosa succede dopo il c.d. “Safe Harbor”: le B.C.R.
- i principi di correttezza e legittimità del trattamento, di finalità, necessità e proporzionalità dei dati,
- l’obbligo del titolare di rilasciare idonea informativa all’interessato,
- i diritti dell’interessato,
- le misure di sicurezza prescritte dalla legge,
- il diritto dell’interessato ad ottenere il risarcimento del danno connesso al mancato rispetto delle B.C.R. da parte di una società del gruppo (c.d. clausola del terzo beneficiario).
- la predisposizione di un programma di training del personale in materia di protezione dei dati personali;
- l’implementazione di un meccanismo di gestione del contenzioso e delle segnalazioni connesse alle B.C.R. ;
- la conduzione periodica di audit al fine di verificare il rispetto delle B.C.R. da parte delle società del gruppo;
- la creazione di un network di privacy officers o di uno staff che si occupi di monitorare il rispetto delle B.C.R. e di gestire le segnalazioni degli interessati.
- le tipologie di dati personali oggetto delle attività di trasferimento per cui si chiede l’autorizzazione (es. dati relativi al personale dipendente, ai clienti, ai fornitori ecc.); [4]
- le finalità oggetto delle attività di trasferimento, specificandole per tipologia di dato trasferito (es. i dati relativi al personale dipendente saranno trasferiti per finalità amministrativo-contabili; i dati relativi ai clienti saranno trasferiti per finalità di marketing ecc.); [5]
- i rapporti esistenti tra la società capogruppo e la società che presenta la richiesta di autorizzazione al fine di dimostrare che quest’ultima ha assunto un impegno giuridicamente vincolante al rispetto delle B.C.R. [6]
- il testo di cui si compongono le B.C.R. con i rispettivi allegati in lingua inglese e in lingua italiana (quest’ultima asseverata da traduzione giurata);
- l’application form (WP 133) predisposta dalla società capogruppo in lingua inglese e in lingua italiana (per tale documento non è richiesta la traduzione giurata);
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare, con riferimento ai procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione al trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, è stato quantificato, con determinazione dell’Ufficio del 15 gennaio 2005, nella misura di euro 1000,00 (mille) per ciascun titolare del trattamento stabilito nel territorio dello Stato.
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Trasferimento anche temporaneo dei dati
Art. 5 comma 3 D.Lgs. n.196/2003:
Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.L’art. 42 consente il trasferimento nell’ambito dei paesi U.E.:
- Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni
L’art.44 individua i trasferimenti non consentiti in ambito U.E.:
- Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
- individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di societa’ appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato puo’ far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime;
- individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Negli altri casi si deve fare riferimento all’art.41:
(Richieste di autorizzazione) Art. 41- Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 [7] non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
- Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
- L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
- Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
- In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Il Regolamento UE prevede quanto segue:
Articolo 44 Principio generale per il trasferimento
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. [8] Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.Articolo 45 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
1.Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. […omissis…]. Articolo 46 Trasferimento soggetto a garanzie adeguate 1.In mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. […omissis…] Vedi comma 2 e 3 del medesimo articolo riportati in nota [9]-
Considerazioni conclusive
Regolamento (Ue) 2016/679:
Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 84 Sanzioni
1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. [10] In conclusione, vorrei effettuare in questa sede, dopo questo breve escursus, un cenno alla necessaria integrazione tra i doveri imposti dalle norme sulla c.d. “privacy”, [che per inciso, “privacy” non è, perché da sempre le norme hanno parlato di “trattamento di dati personali”, laddove il concetto di “privacy” nel diritto italiano si configura come diritto alla riservatezza, che è un sotto insieme dei diritti spettanti per il rispetto delle norme appena citate] ed il disposto del D.Lgs n.231/2001, la legge sulla responsabilità penale dei soggetti diversi dalla persona fisica (anche se viene chiamata responsabilità amministrativa), in quanto occorre tenere bene a mente che il D.Lgs n.231/2001 funge da “frame” organizzativo della auto organizzazione delle norme interne delle imprese, mentre il D.Lgs. n.196/2003 e il futuro Regolamento (Ue) 2016/679 fungono da regole per il “flusso” dei dati previsto, appunto, dal D.Lgs n.231/2001. Se l’argomento “dati personali” e “trattamenti” non viene coerentemente affrontato prendendo in considerazione le normative citate unitariamente, magari con un occhio alle certificazioni Iso (in particolare la Iso 27001 e la Iso 37001), si corre seriamente il rischio di dover (ri)fare il lavoro due o tre volte (almeno). Quindi, in estrema sintesi:- Analisi approfondita:
- dell’ambito organizzativo del Titolare
- dei trattamenti effettuati
- dell’ambito soggettivo degli accessi ai dati
- Coordinamento con il D.Lgs n.231/2001
- Analisi degli ulteriori flussi di dati derivanti dai punti 1 e 2
- Analisi della situazione del soggetto estero.
- Avvio delle procedure con molto anticipo rispetto ai normali tempi aziendali.
- Stretta sinergia tra professionalità diverse, ossia tra giuristi e “informatici”, al fine di non “dimenticare” alcunché.