Lo spam e l’attività promozionale aggressiva che prevedono: l’invio di comunicazioni di tipo promozionale e materiale pubblicitario in modo insistente. Sono un problema segnalato anche dal garante della privacy che in materia ha definito proprio delle linee guida definitive in materia d’attività promozionale aggressiva e per il contrasto all’invio di comunicazioni spam.
In materia di spamming ossia dell’invio di comunicazioni senza consenso, il Garante ha definito un provvedimento generale che risale già a Maggio del 2003 e che definisce le regole per l’impiego corretto dell’uso dei sistemi automatizzati e l’invio delle comunicazioni elettroniche.
Ma cosa dice il regolamento? Quando si possono inviare mail pubblicitarie senza essere sottoposti a delle sanzioni? In che modo non si lede al diritto alla privacy? Scopriamolo insieme!
Cosa dice il regolamento sull’invio della pubblicità?
L’invio della pubblicità che sia via posta o via mail non deve ledere al diritto alla privacy della persona. Infatti, è illegale inviare comunicazioni a chi non ha lasciato volontariamente il consenso all’uso dei suoi dati quali: numero di telefono, e-mail, indirizzo di domicilio.
La regola infatti afferma che: si possono inviare dei messaggi a scopo pubblicitario solo a coloro che hanno fornito il consenso esplicito e specifico. Dunque, non è possibile presumere semplicemente che il cliente sia concorde a ricevere pubblicità solo perché ha firmato un contratto con una specifica azienda.
Ma è necessario che il cliente firmi un consenso specifico fornendo i suoi dati personali e dichiarando che è possibile cederli a soggetti terzi per l’invio di comunicazioni pubblicitarie. Se questo consenso non viene firmato dal cliente non è possibile in alcun modo utilizzare quei dati, perché se lo si facesse si commetterebbe un reato ossia: violazione della privacy.
Non solo, anche se il cliente ha dato inizialmente il consenso, lui può scegliere di revocarlo in qualunque momento chiedendo la cancellazione del suo nome dagli archivi dell’azienda.
Quando lo spamming è reato?
Secondo quanto riportato anche da una sentenza della Cassazione lo spamming non è un reato, se il destinatario non subisce un danno reale, attuale o effettivo. Nonostante, la violazione delle regole sulla pubblicità affermi che lo Spam sia una lesione della privacy e anche se spesso questi illeciti abbiano conseguenze penali, lo Spam di mail non lo è.
La Corte comunque sottolinea che il reato si può configurare nel momento che l’interessato subisca dei nocumenti anche dopo che sono state apportate delle modifiche al Codice della Privacy con l’entrata in vigore del regolamento europeo della protezione dei dati.
Dunque, anche se si pensa che l’invio eccessivo di mail spam al proprio account di posta elettronica possa essere un reato e che comporti un danno, in realtà la Cassazione non concorda con questo. Quindi, il fastidio di ricevere troppe mail indesiderate non si può configurare come un danno, se l’invio è legittimo e quindi è stato l’utente a dare il consenso all’invio delle mail.
Ma allora lo Spam non è mai reato? Si precisiamo nuovamente che lo spam è illegale nel momento in cui l’invio delle mail non è stato autorizzato dall’utente e nel momento in cui dopo la richiesta di cancellazione del proprio nominativo dalle liste e dalla banca dati questo non avviene.
Quali sono le sanzioni per lo Spam?
Se vi vengono inviate delle mail spam ma siete stati voi a dare il consenso a riceverle, ad esempio firmando un contratto di finanziamento con un’azienda, accettandolo al momento dell’iscrizione su un sito o portale, o alla firma per l’acquisto di un determinato prodotto, la legge non può fare causa a chi vi invia insistentemente le sue mail. Ma avrete la possibilità di inviare una mail all’azienda, o una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC chiedendo di veder eliminato il proprio nominativo.
Al contempo se siete un’azienda dovete essere consapevoli di poter inviare mail pubblicitarie, anche se non SPAM, esclusivamente a coloro che vi hanno dato il consenso e che dovete tenere sempre i consensi firmati in formato cartaceo o digitale. Ma sopratutto se qualcuno vi richiede la cancellazione lo dovrete fare. Sui consensi e sull’invio delle mail pubblicitarie solitamente procede il DPO a effettuare il controllo.
Se si violano tutti i casi che permettono legalmente d’inviare mail pubblicitarie o spam, ci sono delle sanzioni sia amministrative sia penali come previsto dagli articoli 161, 162 comma 2 bis e 167 del codice della privacy.
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