Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 c’è stato un record di supplenze. Il 30 giugno però scadranno gran parte dei contratti fatti sia per sopperire alle esigenze della pandemia sia per una mancanza di insegnanti. Ma adesso che il contratto è in scadenza come funziona per: supplenze, NASPI, TFR e i relativi adempimenti?
Cosa succede alle ferie dei contratti a termine?
I docenti che hanno avuto un contratto a termine il 30 giugno e hanno fatto una o più supplenze durante l’anno non sono obbligati a utilizzare le ferie prima della scadenza. Questo vuol dire che le ferie non fruite andranno monetizzate in base ai giorni spettanti, detraendo quelli di sospensione che sono compresi nel periodo come previsto da contratto.
Dunque, si fa riferimento ai giorni di ferie complessivi spettanti e non a quelli in cui queste siano state fruite. A nulla rileva, ai fini della monetizzazione, se il dipendente abbia richiesto o meno le ferie quando aveva facoltà di richiederle, in quanto si terrà esclusivamente conto della astratta facoltà di poterne fruire.
In poche parole se durante la sospensione delle lezioni di fatto il docente non richiede di fruire delle ferie, questi giorni verranno comunque sottratti da quelli che gli aspettano. Dunque si prende in considerazione il monte delle ferie detraendo tutti i giorni in cui le lezioni sono sospese quali:
- Vacanze Natalizie e Pasquali
- Dal primo settembre alla data di effettivo inizio delle lezioni
- Sospensioni per seggi elettorali o organizzazione di concorsi
- Dal termine delle lezioni al 30 giugno, esclusi i giorni per scrutini, esami, attività scolastiche ecc…
I giorni che rimangono da quelli che sono già detratti in quanto di sospensione, se non sono stati fruiti verranno monetizzati.
Come richiedere la Naspi?
Chi ha lavorato per più di 13 settimane può accedere alla NASPI ossia all’indennità di disoccupazione ordinaria erogata da parte dell’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro, quindi a chi ha un contratto a tempo determinato oppure è stato licenziati per motivi che esulano dalla colpa o negligenza del dipendente.
I docenti che hanno fatto una supplenza annuale, oppure con più contratti (anche da scuole differenti), possono richiedere la Naspi rivolgendosi al CAF o al Sindacato che verificherà il possesso dei requisiti e procederà all’erogazione della somma spettante.
TFR: quando si percepisce?
Infine, all’interno dell’ultima busta paga coloro che hanno cessato il contratto il 30 giugno del 2021 percepiranno il TFR in base agli stipendi percepiti durante il periodo di supplenza. Per i contratti che cessano il 30 giugno 2021 la liquidazione del trattamento di fine rapporto avviene non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto. Quindi questa verrà erogata entro luglio 2022. In ogni caso, è possibile verificare su NOIPA lo stato di lavorazione del TFR.