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Trattamento accessorio stipendiale: spetta anche alle supplenze brevi

PUBBLICATO IL: 16/07/2021   DA: Musa Formazione

Il trattamento accessorio stipendiale per i docenti, altrimenti chiamato Retribuzione Professionale Docenti ed introdotto nel 2001, è stato oggetto di una sentenza del Giudice del Lavoro di Milano.

Quest’ultimo ha stabilito che tale trattamento spetta anche ai docenti impegnati in supplenze brevi, e naturalmente si è trattato di una decisione senza precedenti.

Trattamento accessorio stipendiale: il Giudice del Lavoro stabilisce che spetta anche ai supplenti brevi

Attraverso una sentenza del 30 giugno scorso (r.g.2735/2021), il Giudice del Lavoro di Milano ha fatto sapere che il trattamento accessorio stipendiale deve spettare di diritto anche ai supplenti brevi.

Questa retribuzione fu introdotta nel 2001 per valorizzare il lavoro svolto dagli insegnanti, ed ora il giudice si è espresso in merito allo stesso trattamento, che deve essere riservato anche ai supplenti brevi.

Come si legge nella sentenza, non corrispondere questa retribuzione professionale docenti agli insegnanti che hanno firmato un contratto breve oppure saltuario, è discriminatorio e non ha altra ragione.

L’accessorio, secondo il giudice, non è strettamente legato in alcun modo allo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei docenti.

Di conseguenza, non viene mai fatto riferimento alla durata del contratto e per questo motivo il trattamento accessorio stipendiale spetta a tutti.

E’ discriminatorio, in base alla tendenza, che coloro che sono precari debbano avere un trattamento diverso rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, per una questione strettamente legata al contratto che possiedono. Naturalmente questa sentenza è davvero storica e probabilmente apre le porte ad altri ricorsi, che molto probabilmente potrebbero avere lo stesso esito.

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Trattamento accessorio stipendiale: disparità di trattamento verso i precari

Nella sentenza, inoltre, si legge che questa è una disparità di trattamento a tutti gli effetti che potrebbe essere giustificata soltanto in caso di ragioni oggettive.

Tali ragioni potrebbero essere una differenza nelle mansioni e nei lavori che vengono portati avanti dai precari o dai supplenti brevi rispetto a coloro che invece hanno firmato un contratto a tempo indeterminato.

Almeno nel caso specifico che è stato preso in analisi, il Giudice del Lavoro non ha avuto modo di individuare nessuna di queste ragioni oggettive e di conseguenza è rimasta in piedi soltanto la tesi della discriminazione.

Secondo il Giudice del Lavoro di Milano, anche a livello generale non sono presenti differenze tra le mansioni affidate al personale scolastico dei supplenti brevi o dei precari rispetto a quelle assegnate ai colleghi a tempo indeterminato o fino a fine dell’anno scolastico.

Quindi, se ci si occupa di preparare correttamente le lezioni, di mettere in pratica verifiche per verificare la preparazione, di intrattenere rapporti con le famiglie, e si partecipa a riunioni con i colleghi, attività collegiali, esami e scrutini, si ha diritto come tutti gli altri al trattamento accessorio stipendiale indipendentemente dal tipo di contratto firmato.

Chi svolge attività funzionali all’insegnamento, insomma, può avere la Retribuzione Professionale Docenti anche se è un supplente breve. Qualsiasi decisione presa diversamente viene considerata discriminatoria. Si tratta sicuramente di una sentenza molto importante che non potrà che far piacere al mondo della scuola.

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