Il medico essendo un professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, questo comporta anche l’assenza dell’obbligo di richiesta al cliente del trattamento dati per l’effettuazione di una prestazione sanitaria, proprio perché protetta da questo.
Esistono però dei casi in cui anche il medico deve sottostare alla normativa della privacy come previsto da quando è stato introdotto il GDPR a livello europeo. Secondo il garante della privacy che ha interpretato il GDPR, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali debba essere applicato anche in ambito medico in alcune situazione specie quando il medico ha la necessità di trattare in modi alternativi i dati del cliente. Quindi vediamo insieme quali sono le occasioni in cui il medico è tenuto al rispetto del GDPR e al richiedere il consenso firmato da parte del suo paziente.
GDPR Medici: quando è necessario il consenso
Il medico deve richiedere il consenso al trattamento dati degli utenti quando questi vengono utilizzati per specifiche attività che esulano dalla tradizionale visita medica. Nello specifico bisogna far firmare il consenso al paziente quando:- Lo si invita all’utilizzo di un’applicazione medica che permette la raccolta dei dati anche sanitari dell’interessato per finalità differenti rispetto a quelle della telemedicina, indipendentemente dalla finalità d’applicazione. I dati dell’interessato in ogni caso devono essere protetti, indipendentemente dalle finalità definitive della raccolta dati.
- Fidelizzazione della clientela: farmacie, parafarmacie o chiunque in ambito sanitario preveda programmi di raccolta punti, raccolta contatti, prestazioni accessorie ecc…bisognerà far firmare al cliente un’informativa dei dati personali.
- Fascicolo sanitario elettronico: per tutti i trattamenti che vengono effettuati mediante il fascicolo sanitario elettronico sussiste l’obbligo di stabilire le specifiche disposizioni che precedevano il GDPR e richiedere il consenso firmato del paziente.