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Nuovo Protocollo Covid-19 sulla sicurezza e trattamento dati personali del lavoratore

PUBBLICATO IL: 17/04/2020   DA: Musa Formazione

L’emergenza coronavirus che negli ultimi mesi sta dilagando in tutta l’Italia e nel resto del mondo, ha portato a siglare anche dei nuovi accordi in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali del lavoratore.

Il nuovo accordo è stato siglato tra le associazioni di categoria e i sindacati. Questo protocollo è stato realizzato al fine di tutelare al massimo la salute dei lavoratori e quali sono le condizioni di sicurezza necessaria sul luogo di lavoro, con riferimento specifico all’emergenza sanitaria che vige al momento in Italia e causata dal Covid-19.

All’interno del protocollo sono determinati anche i trattamenti dei dati personali derivanti dalla rilevazione della temperatura corporea del personale. Il protocollo fa notare in quest’ambito che:

Il rilevamento della temperatura corporea in tempo reale è un trattamento dei dati personali, per questo motivo deve avvenire ai sensi della disciplina vigente.

A questo fine l’accordo tra le associazioni di categoria e i sindacati prevede:

1. Che si rilevi la temperatura senza registrare il dato d’acquisto

protezione lavoratori

In questo modo si riesce a identificare la temperatura dell’interessato solo nel momento in cui passa al termo scanner, le sue informazioni vengono poi documentate solo dopo. Nel caso in cui la temperatura risulti più alta del normale e quindi gli sia impedito l’accesso in azienda.

2. Si deve fornire l’informativa per il trattamento dei dati personali

L’accordo prevede che si dia l’informativa dei dati personali, questa non deve contenere le informazioni di cui l’interessato risulta essere già in possesso, e può essere fornita anche in forma orale e non solo in forma scritto. L’informativa deve comunque indicare che la finalità del trattamento dati è dovuta in forma di prevenzione dal contagio sul coronavirus, in materia del regolamento e dei protocolli di sicurezza contro il contagio ai senti dell’articolo 1 e 7 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo del 2020.

3. Bisogna definire delle misure organizzative adeguate per la protezione dei dati

Il regolamento prevede che si definiscano delle misure organizzative adeguate al fine di proteggere i dati del lavoratore. In particolare, sarà necessario sotto il profilo organizzativo, prevede che si individuino i soggetti che sono preposti al trattamento e di conseguenza bisogna fornire a loro le istruzioni necessarie. A questo fine, bisogna ricordare che i dati devono e possono essere trattati solo in qualità di prevenzione al contagio da Covid-19. Questi non devono essere comunicati a terzi o diffusi al di fuori della suddetta normativa. Quindi possono essere rilasciati solo nel caso in cui vengano richiesti dall’autorità sanitaria e per ricostruire la filiera dei contatti stretti con un lavoratore positivo al coronavirus.

4. Assicurare al lavoratore riservatezza e dignità

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Nel caso in cui il lavoratore sia sottoposto a un isolamento momentaneo, a causa semplicemente del superamento della soglia della temperatura, bisogna assicurare e garantire al lavoratore dignità e riservatezza. Queste garanzie devono essere assicurate al lavoratore anche nel caso in cui qualcuno comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto un contatto con un soggetto che risulta positivo al Coronavirus. E anche nel caso in cui avvenga l’allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppa febbre o sintomi d’infezione respiratoria.

Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni che vengono richieste a chi ha avuto dei contatti con soggetti positivi al coronavirus e che proviene da zone definite a rischio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il protocollo in questo caso indica:

Qualora si richieda il rilascio d’una dichiarazione che attesta la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico o con l’assenza di contatti nel corso degli ultimi 14 giorni con soggetti che risultano positivi al coronavirus, si ricorda di prestare molta attenzione alla disciplina per il trattamento dati personali, in quanto l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dei dati.

A questo fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota numero 1, si suggerisce di raccogliere solo i dati che risultano pertinenti, necessari o adeguati al rispetto del decreto e della normativa in ambito di prevenzione dal contagio per il Covid-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con delle persone che risultano positive al coronavirus occorre astenersi dal richiedere delle informazioni che esulano dalla malattia. Se si richiede, infine, una dichiarazione sulla provenienza in zone a rischio epidemiologico è necessario astenersi dal richiedere delle informazioni aggiuntive sulla specificità dei luoghi.

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